Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato;  contro  la  regione
 Umbria,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
 legge regionale concernente "Integrazione della legge regionale n.  1
 del 25 gennaio 1993, norme per il reimpianto di vigneti nelle zone di
 produzione a d.o.c. e/o d.o.c.g. dell'Umbria".
                               F A T T O
    Con  deliberazione  n.  503  del  2  febbraio  1994  il  consiglio
 regionale dell'Umbria ha approvato la legge regionale in oggetto,  il
 cui art. 1 era del seguente tenore:
    "1.  -  I  viticoltori  che,  alla data di entrata in vigore della
 legge  regionale  25  gennaio  1993,  n.  1  abbiano  gia'  proceduto
 all'impianto  dei  nuovi  vigneti,  in zone idonee alla produzione di
 vini a d.o.c. e/o d.o.c.g. e con gli uvaggi consentiti dai rispettivi
 disciplinari di produzione e comunque nel rispetto delle  indicazioni
 del  Piano vitivinicolo vigente per la sostituzione di una superficie
 vitata aziendale equivalente a  quella  oggetto  di  nuovo  impianto,
 possono   avanzare   richiesta   di  autorizzazione  all'impianto  in
 sanatoria.
    2. - Le domande per l'autorizzazione di cui  al  comma  precedente
 dovranno  essere  presentate  alla  Giunta regionale entro il termine
 massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
    3. - L'autorizzazione in sanatoria e' concessa:
      sulla base di documentata  domanda  nella  quale  devono  essere
 indicati  tutti  gli  elementi  per  l'individuazione delle superfici
 vitate impiantate e di quelle da estirpare  nell'ambito  aziendale  o
 comunque  derivanti  dal trasferimento del diritto di superficie o di
 reimpianto nel rispetto del regolamento C.E.E.  n.  3302  commisurate
 almeno al 10% in piu' di quelle impiantate e dopo constatazione della
 avvenuta estirpazione;
      sono  nel  caso  in cui sia constatato o dimostrato che il nuovo
 impianto e' stato effettuato non prima  di  quattro  anni  precedenti
 l'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1".
    Con  nota  4  marzo  1994,  n.  940102, il commissario del Governo
 comunicava che  il  Governo  medesimo  aveva  rinviato  la  legge  in
 questione  a  nuovo esame del consiglio regionale, rilevando che " ..
 il  diritto  al  reimpianto  delle  viti  puo'  esercitare  ai  sensi
 dell'art.  7  del  regolamento  C.E.E. n. 822/1987 soltanto previa la
 estirpazione dei vigneti secondo la procedura  prevista  al  riguardo
 dalla  normativa  comunitaria,  e che tale prescrizione tassativa non
 consente  la  sanatoria,  cio' anche al fine di evitare conflitti con
 gli indirizzi stabiliti in materia dalla commissione C.E.E.".
    La legge regionale veniva riapprovata nella seduta  del  31  marzo
 1994, con deliberazione n. 545.
                             D I R I T T O
    La  legge regionale oggetto della presente impugnazione, anche nel
 testo  riapprovato,  consente  in  sostanza  di  regolarizzare  nuovi
 impianti  che  i viticoltori abbiano effettuato prima dell'entrata in
 vigore della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 1.
    Tale   previsione   legislativa   contrasta    con    disposizioni
 obbligatorie   e  vincolanti  del  regolamento  C.E.E.  n.  822/1987,
 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
    Da un lato, infatti, l'art. 6 del regolamento citato vieta fino al
 31 agosto 1996 ogni nuovo impianto di viti. Dall'altro, il successivo
 art. 7 prevede che il reimpianto  possa  essere  esercitato  soltanto
 dopo l'avvenuta estirpazione di un vigneto di superficie equivalente.
    Orbene, la legge regionale impugnata, anche nel testo riapprovato,
 non rispetta tale condizione (previa estirpazione) ed autorizza nuovi
 impianti  di  vigneti  in  spregio  al  divieto di cui all'art. 6 del
 regolamento C.E.E. n. 822/1987. Cio' che rende lo Stato  inadempiente
 rispetto agli obblighi assunti con l'adesione alla Comunita' europea,
 stante   il   carattere   vincolante  ed  inderogabile  delle  citate
 prescrizioni del regolamento C.E.E. n. 822/1987.