Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; contro la regione Umbria, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale concernente "Integrazione della legge regionale n. 1 del 25 gennaio 1993, norme per il reimpianto di vigneti nelle zone di produzione a d.o.c. e/o d.o.c.g. dell'Umbria". F A T T O Con deliberazione n. 503 del 2 febbraio 1994 il consiglio regionale dell'Umbria ha approvato la legge regionale in oggetto, il cui art. 1 era del seguente tenore: "1. - I viticoltori che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1 abbiano gia' proceduto all'impianto dei nuovi vigneti, in zone idonee alla produzione di vini a d.o.c. e/o d.o.c.g. e con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione e comunque nel rispetto delle indicazioni del Piano vitivinicolo vigente per la sostituzione di una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto, possono avanzare richiesta di autorizzazione all'impianto in sanatoria. 2. - Le domande per l'autorizzazione di cui al comma precedente dovranno essere presentate alla Giunta regionale entro il termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 3. - L'autorizzazione in sanatoria e' concessa: sulla base di documentata domanda nella quale devono essere indicati tutti gli elementi per l'individuazione delle superfici vitate impiantate e di quelle da estirpare nell'ambito aziendale o comunque derivanti dal trasferimento del diritto di superficie o di reimpianto nel rispetto del regolamento C.E.E. n. 3302 commisurate almeno al 10% in piu' di quelle impiantate e dopo constatazione della avvenuta estirpazione; sono nel caso in cui sia constatato o dimostrato che il nuovo impianto e' stato effettuato non prima di quattro anni precedenti l'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 1". Con nota 4 marzo 1994, n. 940102, il commissario del Governo comunicava che il Governo medesimo aveva rinviato la legge in questione a nuovo esame del consiglio regionale, rilevando che " .. il diritto al reimpianto delle viti puo' esercitare ai sensi dell'art. 7 del regolamento C.E.E. n. 822/1987 soltanto previa la estirpazione dei vigneti secondo la procedura prevista al riguardo dalla normativa comunitaria, e che tale prescrizione tassativa non consente la sanatoria, cio' anche al fine di evitare conflitti con gli indirizzi stabiliti in materia dalla commissione C.E.E.". La legge regionale veniva riapprovata nella seduta del 31 marzo 1994, con deliberazione n. 545. D I R I T T O La legge regionale oggetto della presente impugnazione, anche nel testo riapprovato, consente in sostanza di regolarizzare nuovi impianti che i viticoltori abbiano effettuato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 1993 n. 1. Tale previsione legislativa contrasta con disposizioni obbligatorie e vincolanti del regolamento C.E.E. n. 822/1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Da un lato, infatti, l'art. 6 del regolamento citato vieta fino al 31 agosto 1996 ogni nuovo impianto di viti. Dall'altro, il successivo art. 7 prevede che il reimpianto possa essere esercitato soltanto dopo l'avvenuta estirpazione di un vigneto di superficie equivalente. Orbene, la legge regionale impugnata, anche nel testo riapprovato, non rispetta tale condizione (previa estirpazione) ed autorizza nuovi impianti di vigneti in spregio al divieto di cui all'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 822/1987. Cio' che rende lo Stato inadempiente rispetto agli obblighi assunti con l'adesione alla Comunita' europea, stante il carattere vincolante ed inderogabile delle citate prescrizioni del regolamento C.E.E. n. 822/1987.